Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale si possono distinguere tre aspetti:
1) la relazione visuale tra le centrali eoliche e i grandi complessi archeologici e monumentali di interesse nazionale o addirittura internazionale (es. Siti Unesco), distribuiti in contesti isolati nell’ambito del territorio italiano, nelle aree non urbanizzate
2) la relazione visuale tra le centrali eoliche e le piccole e grandi città d’arte
3) le relazioni dirette tra le centrali eoliche e i paesaggi vincolati con specifici atti amministrativi, ovvero ope legis (art 142 del Codice) oppure individuati ai sensi dell’art. 134, comma 1/d del Codice, o comunque sottoposti dai piani stessi a classificazioni di tutela di particolare rigore
Il Ministero, sotto l’amministrazione Rutelli, aveva formulato delle proprie linee-guida, che però non costituivano attuazione del D.lgs 387/2003, ma si limitavano a dettare dei criteri per la progettazione, finalizzati alla redazione delle nuove “relazioni paesaggistiche†introdotte dal DPCM 12/12/2005.
Criteri anch’essi piuttosto timidi che – pur contenendo direttive e suggerimenti condivisibili – non hanno centrato i problemi esposti, limitandosi a proporre mitigazioni e diverse disposizioni delle torri, o semplicemente indicando generiche distanze minime da monumenti, aree archeologiche etc.
Assolutamente irricevibili poi, e indiziate di provenire dalla lobby eolica, quelle parti della pubblicazione in cui si sostiene che con l’eolico si possano “creare nuovi paesaggiâ€; “suggerire diversi stimoli e chiavi di letturaâ€; “risanare ambienti degradati†etc.
La stereotipa replica di questi impianti non potrà mai assurgere a qualcosa di esteticamente rilevante nè migliorare alcunchè, dal momento che si tratta di prodotti industriali seriali, sempre e comunque uguali a sé stessi e riprodotti uguali in ambienti totalmente diversi.
Si tratta dunque solo di limitarne il dilagare in maniera non regolata e selvaggia, onde salvare almeno i territori di pregio.
Dunque, a nostro parere, la questione fondamentale da porre al Ministro dei Beni Culturali è quella della non visibilità di alcun impianto eolico dai monumenti di importanza nazionale e dalle città d’arte.
La non visibilità va intesa nel senso che l’intero comprensorio che fa da contesto al monumento deve essere libero dalla presenza di questi giganteschi impianti industriali, assolutamente fuori scala se introdotti nel paesaggio storico.
Per essere ancora più precisi, e facendo riferimento ai tre casi esemplari che abbiamo affrontato (castello di Montepo, scavi di Saepinum e Tempio di Segesta), le torri eoliche andrebbero escluse dall’intera conca collinare o montana che racchiude questi beni.
In proposito bene si è espressa la legge regionale del Molise, che considerando il territorio omogeneo e geograficamente identificabile dell’Alta Valle del Tammaro così recita: “è esclusa l’installazione di impianti eolici nella Piana dell’Alto Tammaro e sui suoi crinali “.
Anche la questione delle Città d’arte si è già evidenziata, e nel caso di Perugia ha determinato la decisione di non installare torri eoliche sul Monte Tezio (che si trova a 9 chilometri e mezzo dalla città ! ), poiché comunque si sarebbero “semplicemente†viste dai quartieri nord del centro storico!
Altrettanto vale per il caso di Volterra, dove è in corso la progettazione di 40-50 torri nel territorio di vari comuni contermini, con la pressoché certa visibilità di detti impianti guardando da Volterra verso il mare, comunque alterando e adulterando il lungo versante paesaggistico storico-agricolo, che si estende al di sotto delle mura in direzione del mare, e che per chilometri costituisce un contesto assolutamente legato alla vita e alla storia della città .
Per quanto poi concerne le aree paesaggisticamente vincolate – cioè sottoposte per legge a tutela – non resta che fare riferimento al recente articolo di Fulco Pratesi, che esaminando la questione eolica, pur partendo dalle note premesse favorevoli del WWF (oggi in fase di riesame, come appare da vari indizi), ha dichiarato non sostenibile la presenza di torri eoliche nelle zone vincolate (perlomeno quelle vincolate con specifico atto amministrativo, che ne “certifica†l’importanza).
Per quanto ci riguarda anche quelle vincolate “ope legis†–cioe’ “presuntivamenteâ€- dall’art. 142 del Codice l’ammissibilita’ di alcuni impianti andrebbe subordinata ad un accertamento sul campo di un incontestabile deterioramento dei luoghi, consolidatosi nel tempo al punto da poterli ritenere non più capaci di ritrovare i valori perduti, e quindi inseribili nel catalogo assai vasto delle aree degradate ed utilizzabili per scopi industriali., da ripotare nella “relazione paesaggistica†.
Premesso che in linea generale la nostra Costituzione tutela espressamente il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico della Nazione, e non la produzione a qualsiasi costo di energia elettrica, sia pure da fonte pulita, come ha scritto altrove un esperto giuridico del WWF, bisogna tener conto di quanto segue:
Il primo comma dell’art. 146 del Codice dei Beni C.P. recita testualmente: “I proprietari possessori o detentori…di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge a termini dell’art.142 (vincoli ope legis) o in base alla legge a termini degli articoli 136 (vincoli apposti con atti specifici), 143 comma 1 lett. d) e 157 non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione…â€.
I successivi commi, da 2 a 16, stabiliscono invece l’obbligo di autorizzazione, e le procedure per rilasciarla (deleghe a Regioni e Comuni, parere o potere di annullamento del Soprintendente).
E’ a questo punto di palmare evidenza che l’autorizzazione paesaggistica, da chiunque rilasciata, non può in nessun caso estendere la propria efficacia fino alla distruzione o alla deturpazione dei valori protetti dalla legge.
E’ sufficiente rileggere la norma: il primo comma stabilisce un divieto categorico di distruggere o anche solo deturpare i luoghi tutelati; i successivi istituiscono un sistema autorizzativo.
E’ dunque chiaro che in nessun modo i progetti presentati devono comportare un serio pregiudizio del dato estetico/ambientale.
Solo a tale condizione i progetti potranno essere ammessi all’ulteriore iter e ricevere la necessaria autorizzazione.
La quale, evidentemente, non potrà che riferirsi a manufatti, che, per le loro limitate dimensioni, ovvero per le loro caratteristiche estetico/architettoniche, per il loro accorto inserimento nel paesaggio o per la loro “diluizione†nel territorio saranno stati ritenuti compatibili con il contesto ambientale e con la ratio legis del vincolo.
Ma nulla di tutto ciò può dirsi per insediamenti contigui di decine e a volte centinaia di Aerogeneratori alti dagli 80 ai 130 metri complessivi ( e che ora puntano ai 150 ) connessi a rotori di diametro pari alla lunghezza di un campo di calcio.
Essi con la loro spropositata grandezza e con il movimento continuo delle pale catturano l’attenzione moltiplicando gli effetti negativi della loro presenza, specialmente poichè installati in zone sommitali alla ricerca del vento.
Impianti del genere sono per antonomasia, alteratori e distruttori del paesaggio,di cui cambiano i connotati e seppelliscono la memoria stessa, e la loro esclusionne dalle zone vincolate dovrebbe essere automatica nelle zone vincolate, in mera applicazione della legge e delle norme richiamate, come atto iniziale, ma non sufficente, per la salvezza del paesaggio a livello nazionale.
In proposito si ribadisce che la formula migliore è quella elaborata dalle norme tecniche della Regione Basilicata, che con la denominazione di “paesaggio agrario antico†ha identificato vasti comprensori omogenei composti dal paesaggio artificiale dell’uomo, che fa da tessuto connettivo alle tante presenze archeologiche o storiche sparse per le campagne.
In buona sostanza, in Basilicata hanno escluso l’eolico sia da quelle aree che il Codice dei beni C.P. identifica ope legis all’art 142 con la lettera “M “, quali contesti paesaggistici connessi alla tutela di complessi archeologici variamente estesi, sia da quelle identificate, a volte anche dagli strumenti di pianificazione come unità di paesaggio di area vasta, da valutare quale territorio storico e identitario, corrispondenti alla estensione territoriale di vari comuni.
Per quanto riguarda gli aspetti di tutela ambientale e della biodiversità si chiede:
1) l’assicurazione che venga mantenuta l’esclusione di impianti eolici nell’ambito delle aree ZPS, e che venga anzi estesa alle aree SIC/ZSC nonché all’intera rete di aree protette, non senza trascurare la necessità di adeguate fasce di rispetto da tali ambiti.
La indicazione che può sembrare a prima vista eccessiva se considerata come insieme di aree da sommare a quelle già vincolate, in realtà non lo è poichè vi è nella maggior parte dei casi sovrapposizione tra vincoli ed aree variamente protette
2) Una regolamentazione accurata e scientifica di livello nazionale per offrire criteri certi ai fini di identificare gli habitat di interesse comunitario riferibili alla avifauna rara ed ai rapaci.
3) Procedura di V.I.A. obbligatoria (oggi invece quasi sempre aggirata, grazie al ricorso allo “screeningâ€), non solo per una migliore selezione dei progetti, ma anche per garantire procedure di valutazione che abbiano un minimo di evidenza pubblica, diversamente limitata al solo albo pretorio comunale.
Si ricorda in proposito che la recente sentenza del Consiglio di Stato riguardante Scansano offre il suo spunto più interessante e a noi favorevole proprio con riferimento a questo argomento.
Si afferma nella sentenza che la Regione Toscana è venuta meno ai propri obblighi di effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale, anche se l’area di installazione di trova al di fuori di due zone ZPS contermini ed adiacenti.
E che la VIA andava effettuata nonostante che la Regione Toscana sia dotata di una legge regionale che prevede l’obbligo di VIA solo nella fascia di un chilometro a partire dal perimetro della ZPS. Pur trovandosi l’area d’installazione ad oltre 2 Km , pur tuttavia la complessità dell’intera situazione naturalistica dei luoghi con installazioni che si andavano a porre tra le due vicine aree protette avrebbero comunque imposto l’obbligo di effettuare la VIA.
A tale chiara sentenza potremmo ancora aggiungere che – in base alle norme attualmente vigenti – se per le ZPS c’e’ ora un divieto assoluto, nei SIC/ZSC e nelle aree considerate di protezione dovrebbe essere espletata almeno la “valutazione di incidenzaâ€. E siccome occorre limitare la proliferazione di autorizzazioni, sigle e procedure parallele, giustamente la legge ammette che la valutazione di incidenza possa essere “riassorbita†dalla V.I.A., che pero’ in questi casi deve essere completa (e non elusa dal semplice “screeningâ€, come e’ avvenuto in Molise), e deve contenere una completa analisi delle conseguenze per le specie animali e vegetali per la cui tutela e’ stato istituito il sito. Questo obbligo di legge deve essere ristabilito contro ogni possibile escamotage, a meno che naturalmente non si preferisca – come da noi proposto – estendere il divieto di questi impianti anche ai SIC/ZSC.
Appare evidente come fattispecie simili possono ripetersi frequentemente nel territorio italiano, e quindi vadano regolamentate severamente a livello nazionale.
Per quanto concerne gli aspetti industriali e di politica energetica si rileva:
1) l’accertata diminuzione della produzione media del complesso eolico italiano, scesa secondo gli ultimi dati a 1580 ore annue. Ciò è conseguente al fatto che le nuove centrali vengono installate, man mano che il tempo passa e che i siti più ventosi vengono occupati, in aree a bassa e discontinua ventosità , dove la remuneratività dell’impianto non è assicurata dall’efficienza delle macchine e da un loro economico sfruttamento, bensì solo dagli spropositati incentivi (che in Italia sono di volta in volta doppi o tripli rispetto a quelli francesi e tedeschi). Vale qui la pena ricordare che l’assegnazione dei certificati verdi è passata da 7 anni a 12 anni, e con l’ultima finanziaria del centrosinistra a 15 anni, e che sono rinnovabili con la sostituzione delle navicelle contenenti le turbine elettriche, diventando così praticamente permanenti.
2) La mancanza di un piano energetico nazionale che sia in grado di disciplinare anche l’uso delle rinnovabili in Italia, come ha denunciato il recente convegno degli Amici della Terra.
3) La recente iniziativa per un patto euro-mediterraneo per l’energia del Presidente francese Sarkosy, sottolineata nella sua straordinaria importanza da Rifkin in una sua intervista a Repubblica nella settimana che va dal 20 al 26 luglio u.s., mette in rilievo come l’Italia nel settore rinnovabili sia rimasta paralizzata dall’azione e dalle pretese della lobby eolica e dal suo banale disegno di ricoprire di torri eoliche un paese “senza ventoâ€. Il progetto francese sembra puntare tutte le sue carte sullo sviluppo del solare nelle regioni assolate dei paesi nord africani che affacciano sul Mediterraneo. Grazie all’alta insolazione di quei paesi, alla bassa densità di popolazione nelle aree desertiche e rocciose il piano sembra puntare su un uso massiccio di tutte le tecnologie del solare, dal termodinamico al fotovoltaico, salvo trasferire o immagazzinare, magari nell’idrogeno, grandi riserve energetiche ad uso delle popolazioni europee che affacciano a loro volta sul Mediterraneo. Questo grandioso progetto, che ridicolizza l’eolico sulle colline toscane o in altre aree a bassa ventosità , sembra analogo a quello suggerito dal club di Roma e presentato in Giordania, che abbiamo più volte divulgato e che va sotto il nome di T.R.E.C.
4) Geotermico. Nell’incontro con il Ministro dell’Industria o comunque nelle prossime iniziative post-feriali dovremmo fermamente rilanciare la questione geotermica. Va denunciato che su questa tecnologia rimasta monopolio dell’ENEL non siano stati fatti da decenni investimenti per sperimentare ed innovare al fine di renderla soistenibile e non inquinante. Si tratta di comportamenti inspiegabili, sia da parte del Governo che della stessa ENEL. Oggi infatti si parla di impianti geotermici con circolazione delle acque calde a circuito chiuso, e quindi con scarsissime emissioni nocive. L’abbandono di questo settore va valutato come una delle follie nazionali. Si prediligono infatti tecnologie invasise ed inadatte al nostro territorio, estranee anche alla nostra area produttiva, che forniscono energia di scarso valore poichè intermittente con alta alea di imprevedibilità e con difficolta di gestione con impianti di grandi dimensioni.
PEr quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela della salute, delle attività agricole e del patrimonio immobiliare:
Per molti anni con grande serietà non abbiamo particolarmente insistito sulla rumorosità degli impianti eolici e sui danni alla salute connessi a quel tipo di rumore (con particolare riferimento anche agli infrasuoni e ultrasuoni).
Nel frattempo sono accaduti alcuni fatti che ci offrono argomenti molto importanti anche con riferimento ai danni da rumore connessi all’eolico.
Dapprima la lunga relazione dell’Accademia francese di medicina, che abbiamo accertato essere istituto pubblico e prestigioso della vicina Repubblica, la quale conclude che non andrebbero installati impianti a meno di un chilometro e seicento metri (?) dalle abitazioni.
A seguire, ha stupito anche la testimonianza riportata addirittura in un diario trimestrale di una coppia di coniugi alto atesini, che avevano incautamente acquistato un casale per andarci a vivere permanentemente nei pressi della centrale di Scansano.
La moglie ha dovuto abbandonare l’abitazione per gravi disturbi alla sua salute nervosa, ed oggi che hanno abbandonato il casale esso risulta invendibile.
Si pensava che detto casale si trovasse nel raggio di 300 metri dalla prima torre eolica, ed invece il geometra locale ci ha precisato che la distanza dalla prima torre è di circa 850 metri.
Terzo episodio, l’ordinanza del Tribunale ordinario del Molise, che ha bloccato sei torri eoliche nei pressi dell’abitazione di un agricoltore nella cui famiglia più di una persona ha subito disturbi intollerabili di carattere nervoso.
Tutto questo ci induce a chiedere urgentemente al Ministero della Salute uno studio indipendente o vari studi, al fine di capire esattamente a quali inconvenienti va incontro chi subisce comunque il rumore delle centrali eoliche.
La questione del rumore e della invivibilità indotta dalla presenza di torri eoliche gigantesche nelle vicinanze di residenze agricole ci induce a ritenere che la impostazione di questa tecnologia nel nostro Paese densamente popolato danneggi ancora una volta la popolazione e le attività agricole.
Se la corsa all’installazione continuerà ai ritmi attuali dobbiamo ritenere che centinaia se non migliaia di famiglie agricole subiranno la stessa sorte dei due casi denunciati.
La preoccupazione si fa ancora più forte nel momento in cui la Regione Puglia ha dissennatamente emanato una norma che consente di installare nelle campagne una torre da un megawatt con la semplice dichiarazione inizio attività .
Altrettanto si appresta a fare la Regione Molise, che consentirebbe con la semplice DIA di costruire fino a 5 torri da 200 Kilowatt
Infine, a fronte delle doglianze della lobby che lamenta una scarsa penetrazione dell’eolico in Italia, va ricordato che il dato dei “soli†(!) 2700 MW di potenza installata a fine 2007 è del tutto speculativo e fuorviante. Un valutazione coerente dovrebbe esaminare non solo gli impianti “collegati†alla rete, e quindi censiti dal gestore, ma anche quelli che godono di pareri e autorizzazioni già espresse, e quindi in attesa di realizzazione: una inconfutabile ipoteca da 10.000 MW che sta per abbattersi sui territori più pregiati del Bel Paese.