In questa pagina segnaliamo le novità più rilevanti nello schema di DLGS proposto dal governo in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili con particolare riguardo all’eolico. Si tratta ancora di un testo preliminare suscettibile di modifiche, anche importanti.
Il DLGS ridefinisce i sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili in tutti i settori: elettrico, termico e trasporti. Vediamo le modifiche al sistema dei Certificati Verdi, che viene abolito e sostituito da una sistema di aste per gli impianti sopra i 5 MW:
- Periodo di validità : la data entro cui va in vigore il nuovo sistema è il 1 gennaio 2013. Gli impianti entrati in funzione successivamente sono sottoposti al nuovo regime
- Impianti di potenza inferiore a 5 MW (entrati in funzione dal 2013): (di qualsiasi potenza se alimentati a biomasse e biogas): viene riconosciuto un incentivo distinto per fonte e potenza. Dovrebbe trattarsi di una tariffa di tipo feed-in, ovvero una tariffa superiore commisurata a ogni KWh prodotto.
- Impianti di potenza superiore a 5 MW (entrati in funzione dal 2013): l’incentivo è stabilito in base ad un’asta al ribasso, promossa dal GSE, in cui vengono messi all’asta lotti di potenza da installare differenziati per fonte. Ad esempio verranno messi all’asta 1000 MW di eolico e 500 MW di fotovoltaico, le ditte presenteranno le proprie proposte e vinceranno l’asta quelle che richiederanno un incentivo minore, cioè i progetti che avranno un costo per KWh minore. Non è prevista nel decreto una valutazione anche in basi a criteri di sostenibilità ambientale, oltre a criteri puramente monetari. La soglia dei 5 MW potrà essere alzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Impianti esistenti: è previsto un meccanismo transitorio tra vecchio e nuovo sistema:.
- Fino al 2015 rimarranno in vigore i Certificati Verdi con una quota d’obbligo che si ridurrà a partire dal 2013 (o dal 2014, il testo non è chiaro) partendo dl valore del 2012 (7,55% nel 2012, 5,04% nel 2013 2,53% nel 2014, 0% nel 2015 secondo un nostro calcolo tutto da confermare).
- E’ previsto un cambio della modalità di calcolo dell’energia sottoposta ad obbligo: quella importata godrà dell’esenzione solo se concorre all’assolvimento dell’obbligo. Non sarà più sufficiente la sola Garanzia d’origine.
- A partire dal 2011e fino al 2015 verrà rimodulato l’obbligo di acquisto da parte del GSE dei certificati invenduti: sarà pari al 70% del prezzo di vendita dei CV emessi dal GSE (180 € – prezzo dell’energia). La misura è stata successivamente modificata e sarà pari al 78%: in sostanza il prezzo di ritiro non cambia rispetto al livello attuale, calcolato in base al prezzo medio degli ultimi tre anni.
- Per quanto riguarda la sorte degli impianti entrati in funzione prima del 2013 dopo il 2015 essi accederanno alla tariffa feed-in come gli impianti nuovi di dimensioni inferiori a 5 MW, ma presumibilmente con importi diversi in modo da garantire la redditività degli investimenti . Cosa questo voglia dire è un mistero…
- Agli impianti di piccola dimensione è garantita la tariffa onnicomprensiva con cui sono entrati in funzione.
- Tutti gli incentivi sono messi a carico della componente A3 della bolletta, garantendo una maggiore trasparenza, rispetto al sistema attuale in cui i costi dei CV sono scaricati indirettamente sulle bollette come aumento dei costi di produzione
- Si fa chiarezza sulla cumulabilità degli incentivi: anche quelli previsti dalla Tremonti-ter (erogati sotto forma di crediti d’imposta) sono incompatibili con il sistema incentivante come giaà ribadito dal GSE ma contestato dalla lobby.
Vi sono molte altre novità su cui vi terremo informati. Il testo è molto complicato e per nulla definitivo (dovrà resistere a molti attacchi delle varie lobby) per cui prendete queste indicazioni “cum grano salis”.
Scarica il testo del DLGS pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le osservazioni allo schema di DLGS di ANEV
Le osservazioni allo schema di DLGS dell’Autorità per l’Energia e il Gas
Un’analisi dell’impatto territoriale del DLGS 28/2011