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La Corte Costituzionale censura l’eolico con la sola DIA in Puglia

In Puglia fino ad ora era possibile erigere torri eoliche da 1 MW (che possono essere alte fino a 120-130 metri) con la sola Dichiarazione di Inizio Attività, come se fossero una piccola ristrutturazione edilizia. Questo portava anche altri problemi come ad esempio la progettazione di grandi centrali eoliche in cui l’autorizzazione veniva chiesta per ogni singola torre, con una evidente elusione della normativa ambientale. La Corte Costituzionale ha dichiarato tale norma incostituzionale, assieme ad altre disposizioni previste dalla normativa sulle energie rinnovabili pugliesi.

La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 va limitata ai commi 1 e 2.

Leggi l’intera sentenza.

Scritto da: Via dal Vento 31 marzo 2010 Archiviato in Giurisprudenza, Puglia.

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